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Associazioni sportive e minori - certificato penale entro il 6 aprile

Associazioni sportive e minori. Chiarimenti del Ministero della Giustizia e del CONI sulla nuova normativa.

In riferimento all’articolo 2 del Decreto legislativo 04/03/2014 n. 39, che ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro di richiedere il certificato penale alle persone da impiegare per lo svolgimento di attività che comportino contatti con minori, il Ministero della Giustizia ha precisato che l’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi si appresti alla stipula di un contratto di lavoro. L’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro. Le nuove disposizioni quindi valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”.

Il CONI ha inoltre specificato che non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche né ai collaboratori sportivi che percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto).

Per completezza si riportano la pagina del sito del CONI e le due circolari del Ministero della Giustizia:

Per completezza si riportano la pagina del sito del CONI e le due circolari del Ministero della Giustizia:


http://www.coni.it/it/notizie/primo-piano/20275-coni-chirimenti-sulle-disposizioni-ministeriali-antipedofilia.html

Nota di chiarimento del Ministero della Giustizia n.1
Nota di chiarimento del Ministero della Giustizia n.2

Per ulteriori chiarimenti o informazioni è comunque possibile consultare il sito del Ministero della Giustizia ovvero contattare il servizio di help desk del Ministero della Giustizia, al numero telefonico 06-97996200.

 

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